In cosa consiste, cosa prevede la legge e come difendersi

La giurisprudenza di legittimità e di merito, negli ultimi anni, ha confermato l’estensione del reato di atti persecutori, punito dall’art. 612 bis c.p., e meglio conosciuto come “stalking”, anche ai rapporti di vicinato.
Con “stalking condominiale”, si intende per l’appunto il reato di chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.
La realtà condominiale rappresenta, infatti, un terreno assai fertile per l’insorgenza di liti e contrasti che, laddove comportino la lesione o la messa in pericolo di beni giuridici tutelati da specifiche norme incriminatrici, possono sfociare nell’area del penalmente rilevante.
Ed anzi, proprio le più recenti statistiche, hanno riscontrato che una buona parte di ipotesi di atti persecutori si realizza all’interno del condominio, ove le innumerevoli incomprensioni e le intolleranze nei rapporti di vicinato, trasmodano spesso in condotte illecite.
Ci si riferisce, per esempio, a tutti quei reiterati comportamenti molesti, tali da creare un disturbo inaccettabile che incide sulla tranquillità della vita di uno o più condòmini.
Per fare qualche esempio, la molestia idonea a integrare il reato di stalking condominiale è astrattamente ravvisabile nel disturbare costantemente i vicini con confusione e fragore, o nel turbare la serenità altrui con insulti e vessazioni, laddove sussista l’elemento soggettivo del dolo generico, ossia la volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli effetti previsti dall’articolo 612-bis c.p.
Si pensi per esempio che uno dei casi che approda più frequentemente nelle aule di giustizia riguarda proprio i rumori molesti cagionati dai vicini.
Ma quali sono gli strumenti a disposizione delle vittime di tali spiacevoli condotte?
Quando ogni tentativo bonario di risolvere la questione – anche mediante l’intervento dell’amministratore di condominio è fallito – il primo passo utile è quello di rivolgersi al legale di propria fiducia, il quale farà recapitare al persecutore una formale diffida intimandogli di cessare immediatamente le condotte moleste; con tale strumento, peraltro, la vittima ha la possibilità di dimostrare di non essere più disposta a tollerare le vessazioni sino a quel momento subite.
Un secondo strumento di tutela è rappresentato dalla richiesta di ammonimento da presentare al Questore ai sensi della Legge 38 del 23/04/2009, con cui – proprio tale Autorità – una volta ritenuta fondata la situazione di molestia, provvederà ad emettere un decreto di ammonimento orale verso lo stalker, prevedendo se del caso anche delle prescrizioni a tutela della vittima. Non si tratta di un procedimento penale, bensì dell’ultimo avviso che viene dato al persecutore prima della querela vera e propria.
Infatti, qualora gli atti persecutori comunque non cessassero, rimarrebbe sempre la possibilità di presentare una denuncia per stalking, allegando tutte le prove disponibili (come telefonate, sms, lettere, registrazioni, ecc.).
La denuncia darà avvio ad un vero e proprio processo penale a carico del molestatore, all’esito del quale – sulla base di quanto registrato negli ultimi anni nelle aule di giustizia – verosimilmente si giungerà a una sentenza di condanna con obbligo di risarcimento del danno nei confronti della vittima.

A cura di Sara Bertolai